La prova della domanda riconvenzionale per un presunto danno biologico deve essere dimostrata in giudizio anche quanto al nesso causale
Il Tribunale di Milano nell’accogliere il ricorso proposto dall’avv. Marco Pulvirenti redatto in favore di una lavoratrice per omesso pagamento di tredicesima e trattamento di fine rapporto respingeva la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente.
I fatti, parte datoriale convenuta in giudizio per il pagamento degli istituti sopra richiamati, eccepiva in compensazione in riconvenzionale un presunto credito per un danno fisico patito dalla medesima a seguito di una asserita aggressione commessa dalla lavoratrice durante un violento alterco avvenuto in occasione della cessazione del rapporto.
Controparte pur dimostrando il danno mediante la produzione di idonea documentazione medica, ometteva la prova inerente al nesso causale (ossia l’attribuibilità del danno alla lavoratrice).
Parte datorale veniva dunque condannata a corrispondere quanto dovuto alla lavoratrice, con soddisfacimento della Cliente.
Si allega la sentenza
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